Aggiornamento Normativa Privacy

Il 25 maggio 2018 entra in vigore la nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679).

Confermando il nostro costante impegno a mantenere i dati dei clienti e dei fornitori protetti, in linea con le normative vigenti, e a garantire la massima trasparenza sul modo in cui gli stessi vengono trattati e tenuti al sicuro, Colkim srl ha adeguato l’Informativa sulla Privacy per renderla aderente alla nuova normativa.

Vi ricordiamo che è possibile in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad  esempio il diritto di accesso ai dati, o semplicemente aggiornare i consensi rilasciati scrivendo una raccomandata A/R a COLKIM SRL SOCIO UNICO, Via Piemonte 50 – 40064 Ozzano Emilia (BO) oppure una email a colkim@colkim.it.

PestWest: trappole per mosche sempre più accattivanti e personalizzabili

Per rendere sempre più accattivanti e uniche le trappole per mosche, PestWest offre la possibilità di personalizzare i modelli Chameleon® Uplight e Chameleon® Sirius.

In questo modo potrete offrire modelli esclusivi, con la garanzia della qualità PestWest.

Chamelon® Sirius:

 

Chamelon® Uplight:

 

Scegli la tua personalizzazione:

Le trappole Chameleon® Uplight e Sirius sono ampiamente utilizzate in tutto il mondo nel settore della ristorazione, comprese le aziende leader come Starbucks, McDonald’s, Asda, Walmart, Hilton Hotels, Ikea e tante altre.

Chameleon® Uplight si adatta ad ambienti più tradizionali, mentre Chameleon® Sirius si colloca perfettamente in interni dall’aspetto più moderno.

Cosa dice l’Auditor – N.5: Un approfondimento sulla UNI EN 16636

L’ultima parte della rubrica analizza i punti 6 e 7 della norma, in particolare il punto 7, prevede che il PCO si accolli la responsabilità di tutti i lavori che subappalta in modo che siano forniti sempre in conformità alla norma europea di riferimento.Invece il punto 6 si occupa essenzialmente di competenze e requisiti e, in accordo con l’appendice A, vista nella prima uscita, nella quale esiste proprio una matrice di riferimento delle diverse competenze, dal punto 6.1.1 al punto 6.1.9, viene descritto come il PCO debba mantenere, per le figure interne (non occasionali), alti livelli di formazione continua, aggiornamento, di adeguatezza delle competenze sui diversi tipi di parassiti, sui metodi di trattamento, di gestione e controllo degli stessi. È reso obbligatorio, al fine di dimostrare quanto sopra, la tenuta di un registro della formazione e i conseguenti risultati delle valutazioni finali formali.

Il punto 6.2 rende obbligatorio un registro delle attrezzature dove vengano evidenziati i programmi di manutenzione di tutte le attrezzature comprensivi di calibrazione regolazione per tutti gli oggetti che ne hanno bisogno.

Dal punto 6.3.1 al punto 6.3.3 si parla invece di utilizzo e fornitura di pesticidi.

La norma richiama l’attenzione del PCO, del suo tecnico e dell’utilizzatore professionale circa il corretto utilizzo dei pesticidi (efficacia, efficienza, impatto su ambiente e persone, impatto sul benessere animale).

Tutti i pesticidi dovranno essere usati solo ed esclusivamente seguendo le istruzioni riportate nelle etichette e sarà il responsabile tecnico che fornirà le informazioni dettagliate all’utente professionale, in modo che questo possa a sua volta dare consigli al cliente finale circa i rischi legati ai prodotti utilizzati, agli impatti potenziali sulle persone e sugli animali non target.

In ultimo, il paragrafo 6.3.6 fornisce informazioni circa i registri da tenere e i protocolli da implementare per gestire correttamente una fuoriuscita accidentale o il contatto del pesticida con una specie non bersaglio. Niente di nuovo per chi già possiede una certificazione Ambientale ISO 14001.

Nel paragrafo 6.4 e nei successivi, fino al 6.4.6, la norma indica l’obbligo di tenere una procedura per ciascun servizio fornito dal PCO.

In particolare la registrazione dovrà essere mantenuta per almeno un anno o comunque in conformità con i requisiti legali e quelli del cliente.

La registrazione deve comprendere le prove delle attività svolte e dei risultati raggiunti per includere i dati di intervento, parassiti, infestazione, tecniche e pesticidi utilizzati e qualsiasi altra informazione rilevante compresi i trattamenti aggiuntivi, i sistemi di monitoraggio supplementari, il miglioramento delle strutture, dei processi e della gestione (paragrafo 6.4.5).

Devono essere altresì registrati tutti i prodotti, le quantità e i loro principi attivi nonché tutte le raccomandazioni fornite al cliente per garantire un servizio sicuro ed efficace.

Quando il servizio erogato richiede un monitoraggio o un controllo continuo, i registri devono includere anche:

  • Il piano vero e proprio che indica la posizione e altre informazioni circa i punti di controllo;
  • Il programma dei monitoraggi pianificati.

Il paragrafo 6 si conclude con il punto 6.5 il quale suggerisce di tutelare i propri interessi e quelli dei propri clienti tramite un livello appropriato di assicurazione di responsabilità civile e professionale.

Sicuramente i PCO più strutturati, anche se fuori dalla norma, opereranno assicurando al loro cliente finale che i servizi da loro offerti siano il più possibile allineati, non con le buone pratiche ma, almeno, con un minimo di criterio nei confronti della gestione dei parassiti e dei problemi che si potrebbero avere dall’uso sconsiderato di taluni metodi di monitoraggio e controllo.

Molti, dopo l’analisi della 16636, avranno esclamato: “sono anni che faccio queste cose” mentre altri, solo con la lettura di questi articoli, saranno riusciti a capire che c’è molto da fare per allinearsi ai servizi gestiti almeno con le “Good Practice”.

La norma, da non prendere come una Bibbia, è rivolta ad entrambi i fruitori, quelli del “sono anni che lo faccio” per portarli in brevissimo tempo a certificare la loro “bravura” e quelli che non hanno mai adottato “buone pratiche” per avvicinarli il più possibile all’eccellenza.

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