Rubrica di Dario – N. 8: Ordinanza ministeriale (quasi) otto anni dopo: cosa condivido e cosa cambierei (Seconda e ultima parte)

Ecco, la mancanza di qualunque possibilità di deroga (da richiedere caso per caso, magari alla ASL locale) per motivi di carattere economico o –soprattutto- sanitario è un punto molto critico del provvedimento.

Ci sono poi alcune sviste, una delle quali piuttosto evidente, come nel caso dell’obbligo per i produttori di inserire nelle esche una sostanza amaricante, che la renda sgradevole per esseri umani e animali non bersaglio. La disposizione, di fatto, è inapplicabile, visto che i topi e ratti hanno una soglia di percezione dell’amaro più bassa di cani, gatti e altri animali domestici, e la logica conseguenza è che un’esca dal gusto sgradevole per il cane lo sarebbe ancor più per i roditori, con effetti evidentemente controproducenti per il successo delle attività di controllo. Purtroppo, ciò ha fatto sì che si diffondesse la falsa credenza in merito alla presunta sicurezza delle esche per gli animali non bersaglio, come purtroppo erroneamente riportato anche sulle etichette dei rodenticidi.

Anche l’unica deroga prevista è di fatto inapplicabile. Si tratta dei casi in cui, per proteggere le specie di uccelli in via di estinzione, si prevede l’eradicazione dei ratti dalle isole: l’ordinanza prevede che, sulla base di precise garanzie (interventi svolti sotto il controllo dell’area protetta, rimozione delle esche rinvenute dopo il trattamento, etc), si possa derogare dall’obbligo di porre le esche nelle postazioni. Il problema è che è scritto che le esche utilizzate devono contenere “un principio attivo a bassa persistenza”, e cioè non può essere un anticoagulante della seconda generazione. Benché neppure gli anticoagulanti della prima generazione (warfarin, clorofacinone) possano essere definiti a bassa persistenza, tali principi attivi, ancor più nella formulazione in pellets, adatta alla distribuzione aerea, non sono da anni disponibili sul mercato, e comunque non sono sufficientemente efficaci. Per risolvere il problema basterebbe cambiare la dicitura da “principio attivo a bassa persistenza” a “biocida a bassa persistenza”, permettendo quindi di utilizzare principi attivi efficaci, ma inclusi in formulazioni rapidamente deperibili.

In conclusione, accanto all’innegabile progresso che ha innescato nel modo di lavorare, alcune rigidità ed imperfezioni renderebbero opportuna una modifica dell’ordinanza, con l’obiettivo di avvicinarsi maggiormente alle reali esigenze del settore, ma anche per garantire che i trattamenti, oltre ad essere più sicuri, siano anche più efficaci.

Pellet