Schede di sicurezza: quando applicabili e quando no

SCHEDE DI SICUREZZA: VALIDITA’ E CONFORMITA’ LEGISLATIVA

Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti sintetici che riportano in modo conciso tutte le caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche, ambientali di una sostanza chimica o di una miscela, e la relativa classificazione.

Le SDS sono obbligatorie se i preparati/miscele sono classificati pericolosi in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Attualmente, e fino al 1 giugno 2017, le SDS per le miscele pericolose possono essere conformi a più di un riferimento normativo.

Infatti, secondo l’Art. 2 Reg. 2015/830 (fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento CE n. 1907/2006): “le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all’allegato del suddetto regolamento fino al 31 maggio 2017”.

Di conseguenza, al momento è possibile trovare sul mercato SDS che riportano diverse date di aggiornamento, ma comunque da ritenersi valide.

Riportiamo di seguito per chiarezza le diverse possibilità che potrete trovare:

  • SDS conformi al Regolamento 2015/830: SDS emesse o revisionate dopo il 1 giugno 2015 (classificazione ed etichettatura CLP);
  • SDS conformi all’Allegato I del Reg. 453/2010: per i prodotti che erano già stati immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 con classificazione (ed etichetta) secondo DPD (la SDS riporterà la doppia classificazione CLP e DPD solo nella sezione 3.2);
  • SDS conformi all’Allegato II del Reg. 453/2010 modificato: per i prodotti che erano già stati immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 con classificazione secondo CLP (la SDS riporterà la doppia classificazione secondo DPD e CLP nelle sezione 2.1 e 3.2 – mentre nella sezione 2.2 relativa all’etichetta deve essere riportata la classificazione secondo CLP).

Le SDS non hanno quindi una “scadenza”: l’unico requisito che devono soddisfare è l’aggiornamento all’ultima normativa vigente. Tale aggiornamento deve essere immediato da parte del fornitore se vi sono nuove informazioni relative alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche.

SCHEDE INFORMATIVE DI SICUREZZA: QUANDO APPLICABILI E QUANDO NO

In base a quanto stabilito dagli artt. 31e 32 del Regolamento Reach, per tutti i prodotti non classificati pericolosi in base ai criteri del Regolamento 1272/2008 (CLP), non è prevista la redazione della Scheda dati di Sicurezza.

Di conseguenza, in virtù delle disposizioni legislative vigenti, Colkim metterà a disposizione per i suoi clienti una Scheda Informativa di Sicurezza (SIS) e non una scheda dati di sicurezza (necessaria solo per i prodotti pericolosi).

Le SIS riporteranno le principali informazioni utili all’utilizzatore, come di seguito elencate:

  • Nome commerciale del prodotto;
  • Breve descrizione e usi consigliati;
  • Composizione;
  • Utilizzo in sicurezza;
  • Metodi di trattamento dei rifiuti.

Al fine di fornire un servizio aggiornato e tempestivo ai propri clienti, Colkim renderà disponibili nell’area pubblica di questo sito le SDS e le SIS sempre aggiornate e conformi.