Revoca autorizzazione Device TB-2 e smaltimento scorte

La richiesta di autorizzazione del prodotto Device TB-2 come prodotto biocida (Reg. 528/2012) è stata ufficialmente rigettata. Pertanto, tale prodotto precedentemente autorizzato come Presidio Medico Chirurgico n° 19035 non è più autorizzato alla vendita.

Le date per lo smaltimento delle scorte e l’uso del sopracitato prodotto sono di seguito riportate:

  • 02 gennaio 2024 – termine ultimo per la commercializzazione delle scorte presenti sul mercato
  • 30 giugno 2024 – termine ultimo per l’utilizzo del prodotto

Colkim è sempre disponibile per qualsiasi altra informazione e/o chiarimento.

Aggiornamento classificazione prodotti insetticidi contenenti Piperonil Butossido

In data 03 maggio 2022 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il regolamento europeo 2022/692 che modifica il regolamento 1278/2008 (CLP) aggiornando la classificazione armonizzata di diverse sostanze, tra cui quella del Piperonil butossido (CAS n°51-03-6). 

Il Piperonil butossido acquisisce le classi di pericolo Eye Irrit. 2 e STOT SE 3. Di conseguenza tutti i prodotti contenenti una concentrazione ≥10% di Piperonil butossido dovranno riportare la frase di pericolo H319 “Provoca grave irritazione oculare” ed il simbolo GHS07. 

Inoltre, i prodotti con una concentrazione del ≥ 20% dovranno riportare la frase H335 “Può irritare le vie respiratorie.” 

Il regolamento 2022/692 entra in vigore il 23 novembre 2023 senza poter godere di un periodo di smaltimento scorte. A partire da quella data sarà obbligatorio che siano presenti sul mercato solo prodotti con la nuova classificazione armonizzata. Prima di quella data bisogna dunque provvedere all’aggiornamento dei prodotti in modo da renderli conformi alla nuova classificazione armonizzata. 

Il regolamento (CE) 1272/2008 consente, su base volontaria, l’applicazione della nuova classificazione armonizzata prima della sua effettiva entrata in vigore. In linea con quanto disposto da questo regolamento, Colkim ha deciso di aggiornare la classificazione dei suoi prodotti anticipatamente allo scopo di fornire ai suoi clienti, fin da subito, prodotti conformi alle nuove disposizioni. 

Si riporta di seguito la classificazione aggiornata dei prodotti a marchio Colkim interessati del regolamento 2022/692. 

PRODOTTO

FRASI H

PITTOGRAMMI

CYMINA SUPER

(H319) Provoca grave irritazione oculare.

(H373) Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

PIRETRO SPRAY

(H222) Aerosol estremamente infiammabile; 

(H229) Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato;  

(H317) Può provocare una reazione allergica cutanea;  

(H319) Provoca grave irritazione oculare. 

(H400) Molto tossico per gli organismi acquatici;  

(H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

ATTENZIONE

PERMACOL

(H317) Può provocare una reazione allergica cutanea.  

(H319) Provoca grave irritazione oculare. 

(H351) Sospettato di provocare il cancro. 

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

ATTENZIONE

Colkim è sempre disponibile per qualsiasi altra informazione e/o chiarimento. 

La linea di rodenticidi Colkim nel rispetto del D.L. n.102

Da sempre attenta all’ambiente, alla sicurezza delle persone e sempre vicina ai Pest Control Operator (PCO), Colkim ha sviluppato una linea di rodenticidi in diverse formulazioni, già autorizzati come biocidi e Trained Professional che rispettano il D.L. n°102 del 30/07/20 relativo all’emissione di determinate sostanze pericolose che siano classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350 e H360).

Tra i blocchi paraffinati ricordiamo: lo Storm® Ultra secure a base di Flocumafen 0,025% che non presenta nessuna frase di rischio e contiene un agente coesivo insapore che rende i blocchi molto resistenti a temperature estreme, oltre a Solo® 25 a base di Brodifacoum 0,025% (H373) che ha una maggiore appetibilità ed è autorizzato per uso in fogna con erogatore e ancora Brocum Blocchi Light, sempre a base di Brodifacoum, e Generation Block a base di Difetialone 0,025% (H373).

La gamma dei prodotti Colkim si amplia con le esche in pasta fresca, tra cui il Brodim Light a base di Brodifacoum 0,025% (H373) e il Generation Pat a base di Difetialone 0,025% (H373), confezionate in bustine di carta filtro contenenti sostanze appetenti mentre tra i Pellet disponiamo del Brocum Pellet Light a base di Brodifacoum 0,025% (H373).

Inoltre, in evidenza troviamo il Rodifen Liquido 26esca liquida a base di Difenacoum 0,026% (H373) utilizzabile in appositi dispenser brevettati in aree con assenza o poca acqua.

Grazie alla vasta gamma di soluzioni, Colkim garantisce una protezione attenta da tutti i roditori infestanti (Rattus norvegicusRattus rattus e Mus domesticus) nel rispetto della normativa vigente.

Regolamento UE 382/2021 (modifiche sull’igiene degli alimenti): nuove opportunità per i PCO

Se la vostra azienda annovera fra i propri clienti anche le Industrie Alimentari, troverà molto interessante questo articolo, redatto da Michele Ruzza.

Infatti, il nuovissimo regolamento sull’igiene degli alimenti dà spunti e stimoli per fornire un servizio eccellente, contemplando molti aspetti che devono diventare un punto di partenza per consolidare o migliorare il rapporto con chi opera in tutta la filiera alimentare.

Risolvere problemi e anticipare le future richieste delle industrie con cui collaborate, saranno per voi punti di forza inestimabili.

 

REGOLAMENTO UE 382/2021

MODIFICHE SULL’IGIENE DEGLI ALIMENTI

Il 3 marzo 2021 la Commissione Europea ha emanato il regolamento (UE) 2021/382 che modifica gli allegati I e II del Regolamento (CE) n°852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Fermo restando che le principali modifiche risultano legate alla questione degli allergeni alimentari (ricordiamo che circa il 4,0% della popolazione mondiale soffre di allergie alimentari)  e alle modifiche nell’etichettatura, che hanno portato ad un regolamento specifico (Reg. UE 1169/2011), si possono evidenziare dei punti importanti per le Aziende che operano nel Pest Management.

Sul fronte degli allergeni si può identificare infatti come risulta importante per le Aziende produttrici e distributrici di biocidi avere, per i prodotti che vengono utilizzati all’interno delle Aziende Alimentari, l’elenco degli allergeni da fornire al cliente o avere prodotti non contenenti gli 8 principali allergeni alimentari (latte, uova, pesce, cereali con glutine, crostacei, nocciole, arachidi e soia) così come indicato nell’Allegato II del Reg. UE n° 1169/2011.

Andando invece nel dettaglio dell’allegato del Reg. UE n° 2021/382 si può identificare come siano stati introdotti due nuovi capitoli e, da una attenta lettura degli stessi, si evidenziano dei punti che devono essere a conoscenza a chi opera nell’Integrated Pest Management, in quanto possono diventare sicuro e attento spunto per rendersi parte integrante per una sempre migliore gestione dei servizi in un’ottica di garanzia, qualità e sicurezza degli alimenti.

Entrando nel dettaglio dell’allegato del Reg. UE n°2021/382 viene introdotto dopo il Capitolo V il Capitolo V bis “Ridistribuzione degli alimenti” che evidenzia che risulta possibile, da parte degli operatori del settore alimentare, ridistribuire alimenti ai fini di donazione alimentare sulla base di varie condizioni. Fermo restando che, come specificato, la ridistribuzione deve ottemperare a quanto previsto all’art. 14, paragrafo 2 del Reg. CE 178/2002 è interessante osservare come  al Punto 2 – Capoverso 2 si identifica che “gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare…[omissis]…l’integrità dell’imballaggio”. Un occhio critico nel Pest Management, fermo restando un controllo già eseguito a monte dei parassiti specifici delle aziende alimentari, evidenzia in questo particolare punto la necessità di un attento controllo dei parassiti opportunistici (in particolare muridi) al fine di evidenziare danni secondari con contaminazione/rosura degli imballi, con quindi piani di Pest Monitoring in quelle aree ove i prodotti possano essere stoccati prima che gli stessi vengano ridistribuiti.

Ancora più coinvolgente per un Pest Control Operator è invece il Capitolo XI bis “Cultura della sicurezza alimentare” dove vi sono due punti tra loro altamente interconnessi.

Al Punto 1 si evidenzia subito come “gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino,…[omissis]…”. Tale primo punto sembra avere una forte congruità con le attuali certificazioni volontarie quali la BRC Food ver.8 e la  IFS Food V7, dove per la BRC al paragrafo 4.14.2 si identifica che “i registri (relativi alla gestione degli  infestanti); che  possono essere in formato cartaceo, elettronico o parte di un sistema con specifiche on line” mentre la IFS al requisito 4.13.4 si evidenzia come “le ispezioni volte al controllo degli infestanti e le azioni risultanti devono essere documentate” e che “l’attuazione delle azioni deve essere monitorata e registrata”.

Andando ad analizzare anche il Punto 2, dove viene richiesto l’impegno da parte della dirigenza a diverse azioni tra cui “la verifica che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficace e che la documentazione sia aggiornata e che “sia garantito che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguata sembra quasi di rileggere il punto della IFS Food V7 dove al requisito 4.13.3 viene proprio richiesto che “Una persona dell’azienda deve essere nominata e formata al fine di monitorare le misure di controllo degli infestanti” e che “anche se il servizio di controllo degli infestanti è esternalizzato, le responsabilità delle azioni necessarie (compresa la supervisione continua delle attività di controllo degli infestanti) rimangono all’interno dell’azienda”

Si può quindi dire che, da una attenta analisi del Regolamento UE 382/2021 – Modifiche Sull’igiene Degli Alimenti, sia evidente come le Aziende che producono e commercializzano Biocidi utilizzati nella filiera alimentare debbano garantire una sempre maggiore qualità in merito ad attrezzature e prodotti forniti al fine di evitare qualsiasi tipo di contaminazione, garantendo al contempo una costante formazione agli operatori del settore alimentare e alle Aziende di Pest Control che dovranno, in un’ottica di costante e condivisa collaborazione,  fungere come un vero e proprio operatore del settore alimentare. Grazie ad attenti piani di controllo, analisi dei rischi e ad una corretta documentazione i PCO sono chiamati a garantire e implementare la cultura della sicurezza alimentare.

Aggiornamento classificazione di prodotti insetticidi contenenti Tetrametrina

Il 4 Ottobre  2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2018/1480 che modifica il Regolamento 1272/2008 (CLP) aggiornando la  classificazione armonizzata di diverse sostanze già presenti, tra cui quella del principio attivo Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0).

A partire dal 1° Maggio 2020 sarà obbligatorio applicare le nuove disposizioni legislative e fin da subito immettere sul mercato prodotti recanti la nuova classificazione, senza poter godere di un periodo di smaltimento scorte.

Quindi:

  • i prodotti già a scaffale aventi la vecchia classificazione dovranno essere ritirati dal mercato e ri-etichettati secondo le disposizioni del suddetto regolamento;
  • le scorte già acquistate dovranno essere ri-etichettate conformemente alle nuove disposizioni del CLP dal titolare dell’azienda secondo quanto disposto dal TU 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • le scorte prodotte prima di tale data dovranno essere etichettate conformemente alle nuove disposizioni prima di essere immesse sul mercato.

Inoltre, in linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n.1272/2008, è consentita l’applicazione delle nuove classificazioni armonizzate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio, su base volontaria, prima della data di applicazione di tali classificazioni nuove o armonizzate.

Per i prodotti contenenti Tetrametrina tecnica in quantità pari o superiori all’1% sarà obbligatorio aggiornare la classificazione applicando la frase H351 “Sospettato di provocare il cancro”.

In base a quanto disposto e consentito dal Regolamento (UE) 2018/1480, Colkim ha deciso di aggiornare la classificazione dei suoi prodotti prima dell’entrata in vigore di tale Regolamento allo scopo di fornire ai suoi clienti, fin da subito, prodotti conformi alle nuove disposizioni di legge.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti relativi ai prodotti a marchio Colkim coinvolti:

 

PRODOTTO FRASI H PITTOGRAMMI
CYMINA PLUS (H351) Sospettato di provocare il cancro;

(H319) Provoca grave irritazione oculare;

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

CYMINA ULTRA (H351) Sospettato di provocare il cancro;

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

FLYTRIN 6.14 (H351) Sospettato di provocare il cancro;

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle;

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

PERMACOL 16.2 (H351) Sospettato di provocare il cancro;

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle;

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

Aggiornamento classificazione di prodotti contenenti Estratto di Piretro

Il fornitore dell’estratto di piretro ha comunicato che il principio attivo in questione ha subito aggiornamenti rilevanti riguardanti la nomenclatura, il numero CAS e la sua classificazione.

NOME AGGIORNATO: Chrysanthemum cinerariaefolium (si tratta di almeno quattro composti contenuti in concentrazioni variabili nell’estratto di piretro ottenuto con solventi dai fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium).

NUMERO CAS: 89997-63-7

La CLASSIFICAZIONE aggiornata prevede l’introduzione della frase H317 “Può provocare una reazione allergica della pelle” che richiede, di conseguenza, l’aggiornamento della classificazione ed etichettatura dei prodotti che ne contengono una quantità pari o superiore all’1% tecnico, come disposto dal Regolamento CLP.

Gli aggiornamenti suddetti non implicano, però, alcun cambiamento nella molecola del principio attivo: la struttura chimica, quindi la parte attiva della molecola, rimane identica.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti relativi ai prodotti a marchio Colkim coinvolti:

PRODOTTO

FRASI H

PITTOGRAMMI

PIRETRO RTU

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle;

(H319) Provoca grave irritazione oculare;

(H411) tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

PYREKILL 2,5

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle;

(H411) tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

PIRETRO SPRAY

(H222) Aerosol estremamente infiammabile;

(H229) Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato;

(H317) Può provocare una reazione allergica cutanea;

(H400) Molto tossico per gli organismi acquatici;

(H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PERICOLO

Perché devi firmare ‘con riserva’?
Perché hai tutto il diritto di ricevere il materiale in ottime condizioni!

Firmare con riserva significa che il destinatario del bene ricevuto tramite il corriere si riserva di verificare l’integrità della merce e che, in caso di danni derivanti dal trasporto, il corriere ne dovrà rispondere. Il corriere, per legge (art. 1693 CC), è responsabile per i danni arrecati alle cose da trasportare, dal momento in cui le riceve sino al momento della consegna, a meno che non provi che la perdita o i danni sono derivati da:

  •  caso fortuito,
  • dalla natura o dai vizi della cosa,
  • dal loro imballaggio,
  • o da responsabilità del mittente o del destinatario.

Il problema sta nel fatto che il corriere consegna al destinatario, nella maggior parte dei casi, il bene imballato in una scatola chiusa: per cui è difficile, nell’esperienza quotidiana, che il destinatario apra e verifichi alla presenza del corriere l’integrità e la funzionalità del bene. Si pensi per esempio a beni che richiedano un montaggio: ci possono essere torsioni ai pezzi in ferro, parti mancati perché perse durante il trasporto, strappi a parti delicate o in stoffa, ecc. Ecco perché è utile ricevere la merce con la cosiddetta clausola di “riserva”. Peraltro, la norma che disciplina il contratto di trasporto di cose (art. 1698 CC) stabilisce che il ricevimento senza riserve delle cose trasportate impedisce al destinatario di denunciare al vettore i danni delle cose trasportate, tranne nel caso di dolo o colpa grave del vettore.
Ricorda anche che, nel caso di danni non riconoscibili al momento della consegna, il destinatario deve denunciare al corriere il danno entro otto giorni dal ricevimento, altrimenti perde il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni dal vettore.
In alternativa, il destinatario può sempre rifiutare il pacco rotto, ma questo non equivale a esercitare il cosiddetto diritto di recesso (diritto che consente, entro 14 giorni dalla consegna, di manifestare il proprio ripensamento sull’acquisto, senza doverne motivare le ragioni). Infatti, ai fini del diritto di recesso bisognerà rispettare le formalità previste dalla legge e dal contratto. Dunque, il solo rifiuto di ricevere la merce dalle mani del vettore non equivale a manifestare il diritto di ripensamento: con la conseguenza che il consumatore resterà obbligato al pagamento del prezzo. (Rif. laleggepertutti.it)
Ecco per esempio quello che noi timbriamo sui documenti di trasporto quando riceviamo merce dai nostri fornitori:

Solo con il tuo aiuto, noi possiamo rivalerci sul corriere e far sì che il danno da te subìto sia risarcito in tempo e in modo congruo.
Una piccola attenzione in più da parte tua in fase di ricezione della merce, è un grande aiuto per Colkim affinché si possa rivalere sul corriere.

Phase out del prodotto Pesguard S102

Riceviamo e pubblichiamo questa comunicazione ricevuta da Sumitomo, proprietaria del prodotto Pesguard S102:

Nonostante i grandi sforzi da noi profusi per supportare Pesguard S102, siamo spiacenti di informarvi che l’applicazione del BPR per il prodotto Pesguard S102 ha avuto esito negativo e il 29 ottobre 2018 il refMS (Grecia) ha scelto di emettere una decisione di non approvazione per il prodotto, poiché non è possibile identificare usi in sicurezza. Pertanto, gli Stati membri in cui Sumitomo Chemical aveva chiesto il riconoscimento reciproco (tra cui l’Italia e la Croazia) non hanno altra alternativa che adottare la stessa decisione.

In base alle misure transitorie del BPR, Pesguard S102 ora si qualifica per i periodi di ritiro graduale come specificato nell’articolo 89 (4) del Regolamento 528/2012. I periodi di eliminazione graduale sono 180 giorni per essere resi disponibili sul mercato e altri 365 giorni per essere utilizzati dalla data della decisione ai sensi del BPR, vale a dire:
– Pubblicità, vendita e fornitura: 27 aprile 2019
– Conservazione, utilizzo e smaltimento: 29 ottobre 2019

Pertanto, Sumitomo Chemical (UK) Plc non è più autorizzata a vendere (immettere sul mercato) Pesguard S102 dopo il 27 aprile 2019, ma come cliente, è ancora possibile vendere (immettere sul mercato) le scorte esistenti dopo tale data fino al 29 ottobre 2019.

Da un punto di vista ottimista, abbiamo identificato con successo un uso sicuro per l’applicazione ULV di Pesguard S102 a un tasso di applicazione inferiore e pertanto intendiamo presentare nuovamente il dossier BPR durante il secondo trimestre 2019 per riottenere la registrazione di Pesguard S102. La domanda di prodotto verrà ripresentata in Grecia (refMS) e le domande di riconoscimento reciproco verranno presentate in Italia e in Croazia. La valutazione di un nuovo fascicolo in circostanze normali richiede circa 2 anni, tuttavia il calendario per la nuova valutazione può essere più breve per Pesguard S102 in quanto l’autorità competente greca ha familiarità con il prodotto.

Per questo motivo Colkim venderà il prodotto fino al 27 aprile.

Per qualsiasi richiesta in merito, potete contattare il vostro responsabile di zona.

 

Scadenza Schede di Sicurezza

Viste le numerose richieste che stiamo ricevendo, riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza sulle Schede di Sicurezza.

SCHEDE DI SICUREZZA: VALIDITÀ E CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti sintetici che riportano in modo conciso tutte le caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche, ambientali di una sostanza chimica o di una miscela, e la relativa classificazione.

Tali documenti sono obbligatori se i preparati/miscele sono classificati pericolosi in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Inoltre, dal 1 giugno 2017 le SDS devono essere obbligatoriamente conformi al Reg. 2015/830, cioè riportare solo e soltanto la classificazione CLP.

Le SDS non hanno una “scadenza”: l’unico requisito che devono soddisfare è l’aggiornamento all’ultima normativa vigente. Tale aggiornamento deve essere immediato da parte del fornitore se vi sono nuove informazioni relative alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche.

SCHEDE INFORMATIVE DI SICUREZZA: QUANDO APPLICABILI E QUANDO NO

In base a quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Reach, per tutti i prodotti non classificati pericolosi in base ai criteri del Regolamento 1272/2008 (CLP), non è prevista la redazione della Scheda dati di Sicurezza.

Di conseguenza, in virtù delle disposizioni legislative vigenti, Colkim metterà a disposizione per i suoi clienti una Scheda Informativa di Sicurezza (SIS) e non una scheda dati di sicurezza (necessaria solo per i prodotti pericolosi).

Le SIS riporteranno le principali informazioni utili all’utilizzatore, come di seguito elencate:

  • Nome commerciale del prodotto;
  • Breve descrizione e usi consigliati;
  • Composizione;
  • Utilizzo in sicurezza;
  • Metodi di trattamento dei rifiuti.

Bell Laboratories: come si stanno adeguando alla norma europea sui topicidi

Bell ci aggiorna come segue:

Sebbene ci siano state molte discussioni sul settore e, francamente, un buon disaccordo con la riclassificazione dei rodenticidi per l’UE, Bell ha adottato un approccio equilibrato per soddisfare le esigenze attuali del controllo dei parassiti e dei mercati agricoli. La convinzione di Bell è che la maggior parte degli operatori della disinfestazione e degli utenti agricoli autorizzati continueranno ad aver bisogno di accedere a rodenticidi a piena forza ogni volta che è possibile. Di conseguenza, Bell sta supportando il rinnovo di entrambe le sue formulazioni di prodotto bromadiolone e brodifacoum 50ppm. I rinnovi garantiranno che gli utenti autorizzati abbiano accesso ininterrotto a questi prodotti vitali.

Detto questo, ci saranno probabilmente alcune situazioni in cui agli utenti autorizzati verrà chiesto di fornire prodotti a 30 ppm e potrebbero essere in svantaggio competitivo se non fossero in grado di fornire un’opzione praticabile. Per soddisfare questa esigenza, Bell introdurrà una formula di brodifacoum da 25 ppm basata sul suo già efficace e appetitoso Brodifacoum Blox da 50 ppm. La forza del brodifacoum, anche a 25 ppm, sarà in grado di fornire agli utenti autorizzati risultati affidabili in quelle situazioni in cui un prodotto a forza massima non può essere utilizzato.

Bell, in qualità di leader mondiale nella tecnologia di controllo dei roditori®, rimane impegnata a soddisfare le esigenze degli operatori della disinfestazione professionale e degli utenti agricoli autorizzati e continuerà a sviluppare soluzioni aggiuntive per il mercato che possono essere affidabili per fornire i risultati richiesti dal nostro settore.

Liberamente tradotto da Bell Report di Gennaio/Marzo 2018